IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge n. 183 del 1989 che disciplina le attivita' di pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi in materia, stabilendo che le stesse siano svolte sulla base di criteri, metodi e standards fissati con la procedura di cui all'art. 4 della medesima legge; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 183 del 1989 che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito di definire, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, delle attivita' di pianificazione nel settore della difesa del suolo; Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 1989 che definisce il piano di bacino come lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso per il raggiungimento delle finalita' elencate al comma 3 dello stesso articolo; Visto il combinato disposto degli articoli 6, comma 7, lettera a), e 17, comma 2, della legge n. 183 del 1989 che demanda al Comitato nazionale per la difesa del suolo il compito, tra l'altro, di formulare proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al citato art. 4, comma 1, lettera a); Visto l'art. 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui sopra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1992, con il quale sono stati fissati i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; Ritenuta l'opportunita' di fissare criteri e metodi al fine di indirizzare e di coordinare l'attivita' di pianificazione demandata ai competenti organi delle autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale per conseguire, pur nella diversa caratterizzazione delle problematiche di ciascun bacino idrografico, unitarieta' di impostazione, omogeneita' di contenuti e coerenza di indirizzo metodologico nella individuazione degli squilibri territoriali e delle relative soluzioni di intervento; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la difesa del suolo nella seduta del 30 settembre 1993; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella riunione del 20 gennaio 1994; Sentite le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1995; Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici; Decreta: 1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 1. 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettera a), e 17, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni, le autorita' di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale, nella redazione dei piani di bacino di rispettiva competenza, si attengono ai criteri indicati nell'allegato documento, facente parte integrante del presente decreto. 2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i criteri di cui al presente decreto si applicano compatibilmente con le disposizioni del relativo statuto e delle norme di attuazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 18 luglio 1995 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione SCOGNAMIGLIO PASINI DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri BARATTA, Ministro dei lavori pubblici Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995 Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 138