IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Vista la legge 18  maggio  1989,  n.  183,  recante  norme  per  il
riassetto  organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge  n.  183  del  1989  che  disciplina  le
attivita'   di  pianificazione,  programmazione  e  attuazione  degli
interventi in materia, stabilendo che le stesse  siano  svolte  sulla
base  di  criteri, metodi e standards fissati con la procedura di cui
all'art. 4 della medesima legge;
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n.  183  del  1989
che  attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, il compito
di definire, con proprio decreto, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,  i  metodi
ed  i  criteri, anche tecnici, per lo svolgimento, tra l'altro, delle
attivita' di pianificazione nel settore della difesa del suolo;
  Visto l'art. 17 della legge n. 183 del 1989 che definisce il  piano
di    bacino    come    lo   strumento   conoscitivo,   normativo   e
tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le
azioni e  le  norme  d'uso  per  il  raggiungimento  delle  finalita'
elencate al comma 3 dello stesso articolo;
  Visto  il combinato disposto degli articoli 6, comma 7, lettera a),
e 17, comma 2, della legge n. 183 del 1989 che  demanda  al  Comitato
nazionale  per  la  difesa  del  suolo  il  compito,  tra l'altro, di
formulare proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi  e  dei
criteri di cui al citato art. 4, comma 1, lettera a);
  Visto  l'art.  1,  comma  2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che
dispone la preventiva sottoposizione alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di  Bolzano  dei  principi degli atti di indirizzo e coordinamento di
cui sopra;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  7  gennaio  1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 1992, con il
quale sono stati fissati i criteri di integrazione e di coordinamento
tra le attivita' conoscitive dello Stato, delle autorita' di bacino e
delle  regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183;
  Ritenuta l'opportunita' di fissare criteri  e  metodi  al  fine  di
indirizzare  e  di coordinare l'attivita' di pianificazione demandata
ai competenti organi delle autorita' di bacino di rilievo  nazionale,
interregionale   e   regionale  per  conseguire,  pur  nella  diversa
caratterizzazione delle problematiche di ciascun bacino  idrografico,
unitarieta'  di  impostazione, omogeneita' di contenuti e coerenza di
indirizzo   metodologico   nella   individuazione   degli   squilibri
territoriali e delle relative soluzioni di intervento;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991,
n. 13;
  Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la  difesa  del
suolo nella seduta del 30 settembre 1993;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano nella riunione del 20 gennaio 1994;
  Sentite  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1995;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;
                              Decreta:
  1.  E'  approvato  il  seguente  atto  di indirizzo e coordinamento
concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino, ai  sensi
della  legge  18  maggio  1989,  n.  183,  e  successive modifiche ed
integrazioni.
                               Art. 1.
  1. Ai sensi del combinato  disposto  degli  articoli  4,  comma  1,
lettera  a),  e  17,  comma  2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modifiche ed  integrazioni,  le  autorita'  di  bacino  di
rilievo  nazionale,  interregionale  e regionale, nella redazione dei
piani di bacino di rispettiva competenza,  si  attengono  ai  criteri
indicati   nell'allegato  documento,  facente  parte  integrante  del
presente decreto.
  2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano i criteri di  cui
al  presente decreto si applicano compatibilmente con le disposizioni
del relativo statuto e delle norme di attuazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 18 luglio 1995
Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio
   delle  funzioni  del  Presidente  della   Repubblica,   ai   sensi
   dell'articolo 86 della Costituzione
                         SCOGNAMIGLIO PASINI
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  BARATTA,   Ministro   dei    lavori
                                  pubblici
 Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1995
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 138